Sentenza 279/2013 (ECLI:IT:COST:2013:279)
Massima numero 37470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  09/10/2013;  Decisione del  09/10/2013
Deposito del 22/11/2013; Pubblicazione in G. U. 27/11/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione della pena - Esecuzione detentiva - Impedimenti all'effettiva espiazione e differimento dell'esecuzione - Rinvio facoltativo nei soli casi espressamente contemplati - Mancata previsione dell'ipotesi in cui l'esecuzione debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, nella specie il sovraffollamento carcerario - Richiesta di intervento additivo implicante scelte, all'interno di una pluralità di soluzioni normative non costituzionalmente vincolate, di natura sistemica e strutturale riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Monito al legislatore.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. - «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità» - impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, con specifico riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia. È da riconoscere la sussistenza effettiva del vulnus denunciato dai rimettenti e della necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Tuttavia, le questioni risultano inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa escludere l'asserito carattere "a rime obbligate" del richiesto intervento additivo sull'art. 147 cod. pen. D'altra parte, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione. Ne consegue che, da vari punti di vista, risulta la pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 3 della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il «rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Va, tuttavia, sottolineato «come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia».

- Sulla inammissibilità - dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - delle questioni di legittimità costituzionale che evidenzino problemi rispetto ai quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate: sentenza n. 23 del 2013.

- Per un monito al legislatore - analogo a quello contenuto nella parte conclusiva della sentenza di cui alla massima - relativo alla anomalia insita nella correlazione tra la disciplina della sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e quella della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.): sentenza n. 23 del 2013.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 147  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 3