Disabile - Congedo parentale - Soggetti legittimati a fruirne - Mancata previsione del discendente di secondo grado convivente con persona affetta da disabilità grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della stessa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi disciplinato il discendente di secondo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della stessa. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 203 del 2013, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati come idonei a prendersi cura della persona disabile.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 156/2013, 148/2013 e 111/2013.