Sentenza 281/2013 (ECLI:IT:COST:2013:281)
Massima numero 37472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  20/11/2013;  Decisione del  20/11/2013
Deposito del 28/11/2013; Pubblicazione in G. U. 04/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37473


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Condizione soggettiva che ne comporta il diniego o la revoca - Asserita irragionevolezza dell'automatismo - Asserita lesione del principio rieducativo della pena - Natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato - Indeterminatezza del petitum - Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) il divieto di conseguire la patente di guida e la revoca di quella eventualmente posseduta. Invero, a prescindere dalla non pertinenza del riferimento all'art. 27 Cost., che attiene esclusivamente alle sanzioni penali, è assorbente in limine la considerazione della natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato e del carattere assolutamente indeterminato del petitum. Il rimettente chiede infatti una pronuncia che, indipendentemente dai provvedimenti riabilitativi di competenza del giudice penale, consenta all'autorità amministrativa di valutare, senza vincolo di automatismo, «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» che la norma denunciata riferisce all'autore di tali reati. Tuttavia, rispetto alle condizioni fissate dall'art. 179 cod. pen. e alla valutazione che, nella logica dell'istituto della riabilitazione, compete alla giurisdizione penale, il giudice a quo neppure adombra quali siano le condizioni di quella «emenda» la cui valutazione vorrebbe affidare all'autorità amministrativa ai fini del rilascio, o dell'esclusione della revoca, del titolo abilitativo. Da ciò deriva anche il carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo, considerato che il rimettente non indica quale sia in concreto la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e quindi condurre all'annullamento dell'impugnato provvedimento di revoca della patente.

- In senso analogo, in relazione a questione identica sollevata, in altro giudizio, dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 169/2013.

- Nel senso della inammissibilità di questioni con le quali si chiede un intervento additivo non obbligato, v. le citate sentenze nn. 134/2012, 117/2011, 6/2011 e 256/2010.

- Nel senso della inammissibilità della questione per il carattere indeterminato del petitum, v., per tutte, la citata sentenza n. 301/2012.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 2

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte