Circolazione stradale - Patente di guida - Condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Condizione soggettiva che ne comporta il diniego o la revoca - Operatività della normativa anche con riferimento alle condanne "patteggiate", ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 - il quale prevede il diniego della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) e la revoca di quella già posseduta se la condanna è successiva - nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Come già precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Il nuovo testo dell'impugnato art. 120, commi 1 e 2, con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha innovato la disciplina che l'imputato aveva avuto presente nel ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso a suo tempo prestato l'ulteriore significato di una rinunzia alla patente di guida. Esso contrasta pertanto con il diritto di difesa, sia per l'inadempimento, che ne consegue, rispetto al negozio (processuale) ex art. 444 cod. proc. pen., sia per il vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte.
- Per l'ammissibilità di questioni formulate in via subordinata e non alternativa, v. le citate ordinanze nn. 22/2008, 21/2008 e 449/2007.
- Sulla componente negoziale dell'istituto del patteggiamento, v. la citata sentenza n. 394/2002.