Sentenza 282/2013 (ECLI:IT:COST:2013:282)
Massima numero 37474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
20/11/2013; Decisione del
20/11/2013
Deposito del 28/11/2013; Pubblicazione in G. U. 04/12/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Professioni - Norme della Regione Toscana - Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana, previa verifica da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della permanenza dei requisiti - Ricorso del Governo - Ritenuta necessità di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana - Ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Collegio competente per la verifica - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Professioni - Norme della Regione Toscana - Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana, previa verifica da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della permanenza dei requisiti - Ricorso del Governo - Ritenuta necessità di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana - Ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Collegio competente per la verifica - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e concernente le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Infatti, la normativa in esame precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci; inoltre, stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l'iscrizione nell'albo toscano, ma ciò non significa che essa esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo. In definitiva, il collegio regionale si limita ad una mera attività di accertamento volta ad acclarare se il maestro di sci sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale, senza, pertanto, violare la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.
Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e concernente le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Infatti, la normativa in esame precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci; inoltre, stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l'iscrizione nell'albo toscano, ma ciò non significa che essa esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo. In definitiva, il collegio regionale si limita ad una mera attività di accertamento volta ad acclarare se il maestro di sci sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale, senza, pertanto, violare la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
11/12/2012
n. 74
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte