Circolazione stradale - Ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada - Funzione decisoria - Attribuzione al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Asserito contrasto con il criterio direttivo stabilito nella legge delega n. 85 del 2001 - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, impugnato nella parte in cui non attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di decidere i ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale e nella parte in cui si limita a modificare l'art. 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, senza modificare gli artt. 203 e 204 dello stesso codice della strada, sostituendo la locuzione «prefetto» con quella «presidente della giunta regionale». Ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo indicato nell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge di delega n. 85 del 2001, concernente l'attribuzione al presidente della giunta regionale o delle province autonome delle funzioni ordinatorie demandate ai prefetti, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che dia luogo ad uno stravolgimento della legge di delegazione, evenienza che nella specie non si verifica, dovendosi anzi ritenere che la norma censurata sia conforme al criterio direttivo invocato dal rimettente. Infatti, il potere del prefetto di decidere sui ricorsi avverso le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni delle norme del codice della strada non rientra tra le funzioni ordinatorie ma si colloca sistematicamente nell'ambito dei rimedi di giustizia amministrativa e, in particolare, presenta la natura di ricorso gerarchico improprio. D'altra parte, sussistono anche quelle esigenze di ordine pubblico e sicurezza che, in base al detto criterio direttivo, consentivano al legislatore di derogare rispetto al trasferimento delle funzioni ordinatorie dai prefetti ai presidenti delle giunte regionali. Va rilevato, infine, che i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e all'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie sono per lo più appartenenti all'amministrazione dello Stato, dunque, l'attribuzione ai prefetti del detto potere «decisorio» non è irragionevole, risultando armonica al riparto delle competenze amministrative previsto dalla Costituzione, mentre non può ipotizzarsi che tale potere di archiviazione o di riconferma rispetto a provvedimenti amministrativi sanzionatori emessi da soggetti appartenenti all'amministrazione dello Stato (quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza) sia trasferito ai presidenti delle giunte regionali.
- Per il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò determini uno stravolgimento della legge di delegazione: sentenze n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975 e ordinanza n. 257 del 2005.