Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Parziale deducibilità, nei limiti del 20%, ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) e totale indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede, per gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, la parziale deducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRES e l’integrale indeducibilità dalla base imponibile IRAP. Il rimettente si è limitato a richiamare la sentenza n. 262 del 2020, ritenendo il caso sottoposto al suo scrutinio speculare a quello deciso con la tale pronuncia, senza alcun accertamento sulla natura strumentale dei beni per i quali era stata versata l’IMU in relazione all’oggetto sociale ai fini dell’applicazione della norma censurata. (Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42996; O. 156/2022 - mass. 44941).