Intervento in giudizio - Intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di legittimità in via principale - Giudizio che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità dell'intervento.
È inammissibile l'intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi alla Corte costituzionale in via incidentale.
- Sull'inammissibilità dell'intervento, nei giudizi di costituzionalità in via principale, di soggetti privi di potere legislativo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 220/2013, 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011, 278/2010, 121/2010 e ordinanza n. 107/2010.