Sentenza 285/2013 (ECLI:IT:COST:2013:285)
Massima numero 37478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
20/11/2013; Decisione del
20/11/2013
Deposito del 02/12/2013; Pubblicazione in G. U. 04/12/2013
Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Ricorso del Governo - Asserita violazione dello statuto regionale in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non doveva essere dichiarato ammissibile" - Impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge "per un fine a esso estraneo" - Inammissibilità della questione.
Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Ricorso del Governo - Asserita violazione dello statuto regionale in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non doveva essere dichiarato ammissibile" - Impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge "per un fine a esso estraneo" - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale - dell'articolo unico della legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, riguardante il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi. Il ricorrente - non contestando la violazione di una norma da parte della Regione, ma il fatto che la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che non doveva essere dichiarato ammissibile - ha compiuto, infatti, una impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità poiché oggetto della censura sono le modalità con le quali è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale - dell'articolo unico della legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, riguardante il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi. Il ricorrente - non contestando la violazione di una norma da parte della Regione, ma il fatto che la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che non doveva essere dichiarato ammissibile - ha compiuto, infatti, una impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità poiché oggetto della censura sono le modalità con le quali è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
23/11/2012
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 15
co. 2
Altri parametri e norme interposte