Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Personale preposto agli uffici stampa - Previsione che le relative spese non concorrono ai fini della determinazione del limite stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Norma medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa, conformati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e di quelli di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78, del 2010. Successivamente alla proposizione del ricorso, la censurata disposizione è stata abrogata dall'art. 18, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, cioè poco prima del 1° gennaio 2012, data di decorrenza della efficacia della disposizione in oggetto, che quindi sicuramente non ha avuto alcuna applicazione interinale.