Sentenza 287/2013 (ECLI:IT:COST:2013:287)
Massima numero 37484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  20/11/2013;  Decisione del  20/11/2013
Deposito del 04/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, nella parte in cui condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica. Infatti, la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale, nell'ottica di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, prevede che «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

- Sulla qualificazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in termini di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 148/2012.

- Sulla possibilità per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale senza tener conto dei limiti fissati dalla legislazione statale di principio, v. le sentenze nn. 130/2013 e 28/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  01/02/2011  n. 2  art. 1  co. 30

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 14    co. 9  

legge  30/07/2010  n. 122  art.