Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Sardegna - Concessioni demaniali - Concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale, rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965, in essere alla data 29 dicembre 2008 - Proroga ex lege al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Omessa valutazione del parametro statutario - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19 - promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. e gli artt. 49 e 101 TFUE - il quale prevede che le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale, rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965, in essere alla data del 29 dicembre 2008, sono prorogate ex lege al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Infatti, il ricorrente ha dedotto esclusivamente la presunta violazione del parametro costituzionale citato, senza fare neppure mera menzione dello Statuto speciale sardo né del rapporto che si pone tra l'art. 117 Cost. e le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione potestà legislativa primaria nelle materie "pesca" ed "esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche".
- Per l'affermazione che, quando viene impugnata una norma di legge di una Regione ad autonomia speciale, anche denunciandone il contrasto con il diritto dell'Unione europea, il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni per cui debba essere preso in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo Statuto speciale, e di esplicitare in che rapporto si trovino, ai fini dello scrutinio della disposizione impugnata, le norme della Costituzione invocate e le norme costituzionali contenute nello Statuto, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 286/2007, 238/2007, 304/2005, 203/2005, 202/2005 e 213/2003 e, con specifico riguardo all'impugnazione di norme sarde, le citate sentenze nn. 175/2006, 202/2005 e 65/2005.
- Sulle condizioni di ammissibilità di ricorsi aventi ad oggetto norme delle Regioni speciali, v. le citate sentenze nn. 16/2012, 411/2008, 397/2006 e 391/2006.
- Nel senso che l'omessa considerazione delle norme statutarie speciali non ha una valenza meramente formale, giacchè - anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, circa l'applicabilità ad una Regione ad autonomia negli artt. 117 e 118 Cost. - impedisce di ricostruire l'esatto perimetro del thema decidendum, v. la citata sentenza n. 220/2008.