Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con norme statali costituenti principii fondamentali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48. La disposizione censurata - nel dare attuazione agli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del d.l n. 78 del 2010 che prevedono per le amministrazioni pubbliche la possibilità di avvalersi di personale con eterogenee tipologie di contratti di collaborazione occasionale nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - ha limitato la portata della suddetta previsione statale escludendo dal conteggio della spesa, le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale. Proprio tale deroga determina il contrasto con le ricordate norme interposte le quali costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio.
- Sulla spesa per il personale quale importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 262/2012, 69/2011, 169/2007.
- Con specifico riferimento alle spese degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, v. la citata sentenza n. 130/2013.