Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Parziale deducibilità, nella misura del 20%, ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva, nonché del divieto della doppia imposizione – Difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Genova e di Torino in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede solo la parziale deducibilità dall’IRES – nella misura del 20% – dell’IMU versata per gli immobili strumentali. Le ordinanze di rimessione si limitano a richiamare, in modo tautologico, le questioni decise con la sentenza n. 262 del 2020, senza motivare in maniera autonoma e presupponendo quella identità di questioni – o, almeno, una differenziazione meramente marginale – che, per converso, è stata esclusa proprio nel passaggio finale della motivazione della pronuncia indicata, del tutto omesso dai rimettenti.