Sentenza 290/2013 (ECLI:IT:COST:2013:290)
Massima numero 37487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 06/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37488


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale - Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti - Previsto intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali - Disciplina modificativa che interviene nei rapporti di natura privatistica tra l'azienda committente, il soggetto convenzionato e i creditori di quest'ultimo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22, secondo cui, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, sospendono i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscono agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo. Dalla formulazione della norma appare in modo inequivoco che esso prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, già regolata dal legislatore statale all'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, che costituisce disposizione di carattere generale - a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile - per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 282 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  23/11/2012  n. 22  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte