Sentenza 290/2013 (ECLI:IT:COST:2013:290)
Massima numero 37488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 06/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37487


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale - Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti - Dichiarazione di illegittimità dell'intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali - Disposizioni che hanno finalità di attuazione del principio surrogatorio - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012, dal momento che tutte le disposizioni successive al caducato articolo 1 della medesima legge hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio, da parte delle aziende sanitarie locali (ASL) per l'inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, in esso contenuto, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  23/11/2012  n. 22  art. 2  co. 

legge della Regione Basilicata  23/11/2012  n. 22  art. 3  co. 

legge della Regione Basilicata  23/11/2012  n. 22  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27