Sentenza 290/2013 (ECLI:IT:COST:2013:290)
Massima numero 37488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 06/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:
37487
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale - Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti - Dichiarazione di illegittimità dell'intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali - Disposizioni che hanno finalità di attuazione del principio surrogatorio - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Strutture accreditate al Servizio sanitario regionale - Inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti - Dichiarazione di illegittimità dell'intervento sostitutivo da parte delle aziende sanitarie regionali - Disposizioni che hanno finalità di attuazione del principio surrogatorio - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012, dal momento che tutte le disposizioni successive al caducato articolo 1 della medesima legge hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio, da parte delle aziende sanitarie locali (ASL) per l'inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, in esso contenuto, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012, dal momento che tutte le disposizioni successive al caducato articolo 1 della medesima legge hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio, da parte delle aziende sanitarie locali (ASL) per l'inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, in esso contenuto, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
23/11/2012
n. 22
art. 2
co.
legge della Regione Basilicata
23/11/2012
n. 22
art. 3
co.
legge della Regione Basilicata
23/11/2012
n. 22
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27