Sentenza 291/2013 (ECLI:IT:COST:2013:291)
Massima numero 37489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 06/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37490


Titolo
Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della pericolosità, malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione - Mancata previsione del dovere dell'organo che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura di valutarne l'attualità nel momento in cui questa viene eseguita - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle misure di sicurezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, infatti, le misure di prevenzione personali possono ritenersi applicabili anche a soggetti ristretti in carcere e, in tal caso, l'esecuzione della misura sarebbe posposta a quella della pena, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge. n. 1423 del 1956. Tale disciplina si differenzia da quanto sancisce l'art. 679 c.p.p. per le misure di sicurezza che prevede una doppia valutazione della pericolosità sociale: prima da parte del giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi del magistrato di sorveglianza, quando la misura già disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l'attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa. In considerazione della comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come due species di un unico genus - e dell'inesistenza di una un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nel caso di specie, comunque, tra i due modelli esaminati - cioè quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla - l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo. (La censura relativa all'art. 24 Cost. resta assorbita).

- Sulla scrutinabilità nel merito delle questioni relative alle misure di sicurezza, ancorché sollevate nell'ambito di processi penali di cognizione, v. le citate sentenze nn. 1102/1988 e 249/1983.

- Sul regime delle misure di sicurezza, v. le citate sentenze nn. 1102/1988, 249/1983, 139/1982, 1/1971.

- Sulla comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn.419/1994, 177/1980, 69/1975 e l'ordinanza n. 124/2004.

- Sulla inesistenza di un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle discipline relative alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn. 321/2004, 126/1983 e 68/1964.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte