Sentenza 291/2013 (ECLI:IT:COST:2013:291)
Massima numero 37490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 06/12/2013; Pubblicazione in G. U. 11/12/2013
Massime associate alla pronuncia:
37489
Titolo
Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della pericolosità, malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione - Ius superveniens che recepisce la disposizione dichiarata incostituzionale, senza significative variazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale .
Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della pericolosità, malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione - Ius superveniens che recepisce la disposizione dichiarata incostituzionale, senza significative variazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La disposizione, infatti, recepisce senza significative variazioni quanto previsto nell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dichiarato incostituzionale in via diretta.
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La disposizione, infatti, recepisce senza significative variazioni quanto previsto nell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dichiarato incostituzionale in via diretta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27