Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità - Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorità attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Misura ad effetto equivalente, costituente ostacolo agli scambi intracomunitari e alla concorrenza - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari sancito dal primo comma dell'art.117 Cost. - la disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. La suddetta «priorità» - diversamente da quella accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive, che è giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente - costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE - che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari - e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato. Infatti, il mero riferimento al trasporto all'interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare l'anzidetto titolo preferenziale. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive - e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale - non conferisce analogo titolo preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti discriminatori. A fronte di tale situazione è del tutto ininfluente la circostanza secondo cui le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza. Al riguardo è, infatti, dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia: 1) un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l'ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia); 2) un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme).
- Sulla illegittimità costituzionale - per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) - di una disciplina analoga a quella esaminata dalla sentenza di cui alla massima, emanata dalla Regione Basilicata, ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale («a chilometri zero») costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva: sentenza n. 209/2013.