Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità - Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorità attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni - Omessa motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», promossa, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni. Tale questione, infatti, benché formalmente dedotta nel preambolo e nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, non è stata in alcun modo motivata dal ricorrente.
- Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità in via principale per carenza di motivazione in merito alle ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con il parametro invocato: sentenze n. 20 e n. 8 del 2013.