Sentenza 21/2024 (ECLI:IT:COST:2024:21)
Massima numero 46013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/01/2024;  Decisione del  09/01/2024
Deposito del 20/02/2024; Pubblicazione in G. U. 21/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  46008  46009  46010  46011  46012  46014  46015


Titolo
Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Totale indeducibilità dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti – Difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. L’ordinanza di rimessione, con argomentazione del tutto generica, omette di indicare in base a quali elementi possa ritenersi sussistere, nella disciplina dell’IRAP, l’ipotizzata disparità di trattamento sulla base dei diversi fattori della produzione utilizzati – che, peraltro, non vengono specificati – e in che misura si verrebbe a determinare un differente e più gravoso onere impositivo. (Precedenti: O. 196/2023 - mass. 45826).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte