Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Totale indeducibilità dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti – Difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 255017).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. L’ordinanza di rimessione, con argomentazione del tutto generica, omette di indicare in base a quali elementi possa ritenersi sussistere, nella disciplina dell’IRAP, l’ipotizzata disparità di trattamento sulla base dei diversi fattori della produzione utilizzati – che, peraltro, non vengono specificati – e in che misura si verrebbe a determinare un differente e più gravoso onere impositivo. (Precedenti: O. 196/2023 - mass. 45826).