Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37499  37500  37501  37502  37503  37504  37505  37506  37507  37508  37509  37510  37511  37512  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi) -, limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8». La norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, dispone che esso assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale e può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con evidente incidenza sulla programmazione energetica; sicché l'atto di programmazione in questione, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, e dunque nel novero dei piani assoggettati alla VAS prevista dalla predetta fonte statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 5  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/04/2006  n. 152  art. 6    co. 2  lett. a)