Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata - Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. m), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti inconferente, per diversità di oggetto, il richiamo del parametro interposto (art. 1-sexies del d.l. n. 229 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Quanto alla censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., sebbene le norme di semplificazione amministrativa siano state ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non può ritenersi che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.
- Sulla riconducibilità di norme di semplificazione amministrativa nella materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, v. citata sentenza n. 62 del 2013.