Sentenza 21/2024 (ECLI:IT:COST:2024:21)
Massima numero 46014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/01/2024;  Decisione del  09/01/2024
Deposito del 20/02/2024; Pubblicazione in G. U. 21/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  46008  46009  46010  46011  46012  46013  46015


Titolo
Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposti - Capacità contributiva, anziché reddito prodotto - Base imponibile - Valore della produzione netta - Idoneità a colpire anche attività in perdita. (Classif. 255020).

Testo

L’IRAP, peraltro interessata da una manifesta tendenza dell’ordinamento volta al suo progressivo svuotamento, è un’imposta che colpisce con carattere di realità un fatto economico diverso dal reddito; ha come presupposto la capacità produttiva, quale potere di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione da parte del suo autore, e come base imponibile il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. Prescindendo dalla produzione di un reddito, l’IRAP può colpire anche attività in perdita, purché si sia generato un valore aggiunto riferibile alle attività autonomamente organizzate. (Precedenti: S. 12/2022 - mass. 44489: S. 288/2019 - mass. 41903-41904; S. 156/2001 - mass. 26245).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte