Cittadinanza – Acquisto – Criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) – Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità anche ai nati all’estero prima del 28 marzo 2025 – Possibili deroghe – Condizioni – Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza, in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta – Susseguente riconoscimento, purché compatibile con quest’ultima – Denunciata violazione del rispetto degli obblighi internazionali, in relazione alla cittadinanza europea attribuita dai Trattati – Non fondatezza della questione. (Classif. 048002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b), laddove non ha previsto alcun meccanismo di diritto intertemporale volto alla conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli. La norma censurata, che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana – fatti salvi gli stranieri di origine italiana che: a) avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025; b) hanno un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana al momento della morte; c) hanno un genitore o un adottante residente in Italia, per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio – non dispone la perdita della cittadinanza italiana, per cui risulta inconferente la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dal remittente, che, viceversa, concerne l’applicazione del diritto di cittadinanza e della sua privazione ai casi in cui il soggetto perde uno status accertato e i relativi diritti concretamente esercitabili; tale motivo non consente nemmeno di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiesto dalle parti, in quanto rende evidente la sussistenza dei presupposti atti a esonerarlo.