Comuni, Province, Città metropolitane – In genere – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Cessazione automatica degli incarichi di segretario comunale , al termine della durata originariamente prevista delle elezioni generali comunali, con contestuale prosecuzione delle funzioni dei segretari in servizio per un lasso temporale mensile, anziché quadrimestrale, e senza possibilità di conferma automatica decorso quest’ultimo termine, come previsto dalla disciplina statale in materia di prorogatio – Ricorso del Governo – Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, buon andamento, tutela delle autonomie e dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché esorbitanza dalla competenza statutaria – Difetto di motivazione – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all’art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, in relazione all’art. 99, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, inserendo l’art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, stabilisce la cessazione automatica degli incarichi di segretario comunale al termine della durata originariamente prevista delle elezioni generali comunali, con prosecuzione delle funzioni dei segretari in servizio per un periodo mensile, anziché quadrimestrale, e senza possibilità di conferma automatica decorso quest’ultimo termine. Il ricorrente non prende in considerazione la complessa disciplina procedimentale prevista dalla legge regionale per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario comunale, in base alla quale il termine finale della prorogatio del segretario uscente è soltanto l’ultimo di una sequenza di altri termini procedimentali, rigorosamente scanditi dal legislatore regionale, né spiega come la norma impugnata lederebbe la garanzia di continuità dell’azione amministrativa.