Magistrati - Trattamento pensionistico - Decurtazioni - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle disposizioni impugnate - Assorbimento della questione sollevata in via subordinata - Difetto assoluto di motivazione in relazione alla restante disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011), 2, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui assoggettano il trattamento pensionistico ordinario dei magistrati alle decurtazioni ivi contemplate. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 18, comma 22-bis, con conseguente sopravvenuta carenza di oggetto della questione de qua. Ne deriva, inoltre, l'assorbimento della questione sollevata in via subordinata relativa al citato art. 2, comma 1. Infine, la questione avente ad oggetto il menzionato art. 24, comma 25, è manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, v. la sentenza n. 116/2013.