Reati e pene - Previsione che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, 28, 32, 33 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate da comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. Infatti, l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice a quo - che si limita a riferire di essere stato investito del processo penale nei confronti di alcuni operatori sanitari, imputati del reato di lesioni personali, senza peraltro specificare la natura dell'evento lesivo, le modalità con le quali esso sarebbe stato causato ed il grado della colpa ascrivibile agli imputati - impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per difetto di una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 99/2013, 314/2012 e 268/2012.