Rifiuti - Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania - Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra e trasferimento della proprietà dello stesso alla Regione Campania - Stipula di accordo transattivo - Ius superveniens - Necessità di valutazione della persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost. e 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, degli artt. 6 e 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26), i quali prevedono una speciale disciplina del trasferimento del termovalorizzatore di Acerra. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il d.l. n. 16 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 44 del 2012), che dispone, nell'immediato, il trasferimento di proprietà e l'indennizzo di cui la parte ricorrente nel giudizio a quo lamentava la mancanza e che sostituisce l'indennizzo contestato con un altro accettato dalla parte medesima. Pertanto, alla luce di tale ius superveniens, è indispensabile consentire ai giudici rimettenti di verificare la persistente rilevanza della questione.
- Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, vedi ordinanze nn. 178/2011 e 119/2008.