Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica - Previsto assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - che assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica -, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti». La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata, in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali».
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 275 e n. 99 del 2012.