Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37498  37499  37500  37502  37503  37504  37505  37506  37507  37508  37509  37510  37511  37512  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1- sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Disciplina regionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti, inconferente, per diversità di oggetto, il parametro interposto (art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003, convertito con modificazione dalla legge n. 290 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4, che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali; comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Infatti, la citata norma statale disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Inoltre, la prevista allegazione del progetto definitivo - e non di quello preliminare - all'istanza di autorizzazione unica è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2012). Ebbene, ciò richiede necessariamente che sia presentato un progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare; sicché la norma regionale si riferisce all'apertura della conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta di un progetto definitivo.

- Sulla inconferenza di parametro interposto, v. citate sentenze n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 13  co. 2

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 13  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 13  co. 4

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 13  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  sexies

legge  27/10/2003  n. 290  art.