Sentenza 21/2024 (ECLI:IT:COST:2024:21)
Massima numero 46015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/01/2024;  Decisione del  09/01/2024
Deposito del 20/02/2024; Pubblicazione in G. U. 21/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  46008  46009  46010  46011  46012  46013  46014


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità ai fini dell'IRAP - Differenza con l'IRES - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. Il principio della strutturale e necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES con sentenza n. 262 del 2020, non può essere pedissequamente traslato a una imposta differente, allorché – per diversità di natura, dei presupposti, delle basi imponibili, delle precipue discipline tra i due tributi e di ulteriori indici normativi – la considerazione delle componenti negative segua un criterio differente. Nell’IRES, l’elemento materiale del presupposto s’identifica con il reddito netto e il modello della deducibilità segue il principio di inerenza; nell’IRAP, invece, con il valore della produzione, dal quale vengono scorporati solo alcuni costi e la determinazione è differenziata a seconda dei soggetti passivi (in particolare, per le società di capitali). Nonostante l’assonanza terminologica, dunque, “valore della produzione netta” e “reddito netto” assumono un carattere marcatamente diverso, dal momento che alcuni costi necessariamente inerenti e deducibili per quest’ultima grandezza non sono considerati scorporabili o deducibili per la prima. (Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42996).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte