Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, un riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, in quanto disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui agli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ma solo un espediente di tecnica redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che già li descrive analiticamente; del resto, la norma regionale non richiama tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica indicati nei predetti articoli.