Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree -, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per violazione di normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto anche con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree -, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per violazione di normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto anche con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art.
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art.
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12