Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37498  37499  37500  37501  37502  37503  37505  37506  37507  37508  37509  37510  37511  37512  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree -, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per violazione di normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto anche con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 13  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art.   

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art.   

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12