Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Mancata previsione delle misure di salvaguardia -Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Mancata previsione delle misure di salvaguardia -Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato». L'art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola le regioni in sede di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche, esprimendo la volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica; donde la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale. Inoltre, il predetto art. 1-sexies, al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e anche tale disposizione va considerata quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia»: la norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato». L'art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola le regioni in sede di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche, esprimendo la volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica; donde la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale. Inoltre, il predetto art. 1-sexies, al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e anche tale disposizione va considerata quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia»: la norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 29/08/2003
n. 239
art. 1 sexies
co. 1
decreto legge 29/08/2003
n. 239
art. 1 sexies
co. 3
legge 27/10/2003
n. 290
art.