Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro che non compare nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, relativamente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. Infatti, nella delibera di impugnazione dell'organo politico, non è contenuto alcun riferimento al citato parametro, dovendo così escludersi la volontà del ricorrente di promuovere la questione.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007.