Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37498  37499  37500  37501  37502  37503  37504  37505  37507  37508  37509  37510  37511  37512  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro che non compare nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, relativamente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. Infatti, nella delibera di impugnazione dell'organo politico, non è contenuto alcun riferimento al citato parametro, dovendo così escludersi la volontà del ricorrente di promuovere la questione.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte