Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni -Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni -Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche -, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. Infatti, la materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il comma 5 dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi; né, dal complesso della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, come si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, nonché dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della medesima legge regionale, richiamato dal successivo art. 14, comma 1, per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche -, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. Infatti, la materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il comma 5 dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi; né, dal complesso della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, come si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, nonché dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della medesima legge regionale, richiamato dal successivo art. 14, comma 1, per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 14
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 29/08/2003
n. 239
art. 1 sexies
co. 5
legge 27/10/2003
n. 290
art.