Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37498  37499  37500  37501  37502  37503  37504  37505  37506  37507  37508  37509  37510  37512  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 è subordinata alla stipula dell'accordo -, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 5