Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale .
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 è subordinata alla stipula dell'accordo -, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 è subordinata alla stipula dell'accordo -, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 5