Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37498  37499  37500  37501  37502  37503  37504  37505  37506  37507  37508  37509  37510  37511  37513  37514  37515  37516


Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. Infatti, la norma regionale non contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004 − per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 - poiché la predetta norma statale non esprime un principio che esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  11/10/2012  n. 19  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 5