Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza - Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza - Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. La norma regionale non contrasta con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), poiché, in mancanza del decreto ministeriale previsto dalla predetta disposizione, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. La norma regionale non contrasta con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), poiché, in mancanza del decreto ministeriale previsto dalla predetta disposizione, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 18/10/2012
n. 179
art. 34
co. 16
legge 17/12/2012
n. 221
art.