Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - Vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale .
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - Vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. Tale disposizione si pone in evidente contrasto con la norma interposta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; infatti, la disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale; essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'àmbito regionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. Tale disposizione si pone in evidente contrasto con la norma interposta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; infatti, la disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale; essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'àmbito regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 18
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4 lett. a)
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4 lett. b)
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4 lett. c)