Sentenza 298/2013 (ECLI:IT:COST:2013:298)
Massima numero 37515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale. La disposizione impugnata pone, infatti, divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale. La disposizione impugnata pone, infatti, divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/10/2012
n. 19
art. 35
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte