Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1 - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata nella parte relativa agli impianti del tipo "stazione di rifornimento elettrico", medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, limitatamente alla parte della disposizione riferita alla possibilità di autorizzare nuovi impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico». Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma in esame è stata abrogata dall'art. 191 della legge regionale n. 26 del 2012 senza aver ricevuto medio tempore applicazione.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n. 193 del 2012; n. 325 del 2011.