Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Aiuto di Stato - Mancata sottoposizione preventiva del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, che attribuisce un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima, in ossequio al combinato disposto degli artt. 108, par. 3, TFUE e 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. La norma impugnata, infatti, prevede un'agevolazione senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto, nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato «de minimis» e, quindi, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è soggetta anche la Regione Abruzzo. [Restano assorbite le ulteriori censure nei confronti della stessa disposizione, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.].
- Nel senso che ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto, e che, quindi, essi hanno una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea, v. la citata sentenza n. 185/2011.