Sentenza 299/2013 (ECLI:IT:COST:2013:299)
Massima numero 37518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/12/2013;  Decisione del  02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37517  37519  37520


Titolo
Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Ius superveniens non satisfattivo dell'interesse del ricorrente - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1987, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2 della legge regionale n. 33 del 2013, in considerazione della stretta connessione con la norma impugnata.

- Nel senso che le leggi di interpretazione autentica hanno la funzione di chiarire il senso della norma preesistente, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, nonché di eliminare eventuali incertezze interpretative della disposizione che interpretano o di rimediare ad esegesi giurisprudenziali divergenti dall'orientamento del legislatore, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 397/1994, 6/1994, 424/1993, 163/1991, 413/1988.

- Sull'impossibilità di trasferire la questione di legittimità costituzionale su una norma sopravvenuta, in considerazione della sua eterogeneità rispetto a quella asseritamente interpretata, v. le citate sentenze nn. 133/2010 e 121/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  07/10/2013  n. 33  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27