Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Ius superveniens non satisfattivo dell'interesse del ricorrente - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1987, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2 della legge regionale n. 33 del 2013, in considerazione della stretta connessione con la norma impugnata.
- Nel senso che le leggi di interpretazione autentica hanno la funzione di chiarire il senso della norma preesistente, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, nonché di eliminare eventuali incertezze interpretative della disposizione che interpretano o di rimediare ad esegesi giurisprudenziali divergenti dall'orientamento del legislatore, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 397/1994, 6/1994, 424/1993, 163/1991, 413/1988.
- Sull'impossibilità di trasferire la questione di legittimità costituzionale su una norma sopravvenuta, in considerazione della sua eterogeneità rispetto a quella asseritamente interpretata, v. le citate sentenze nn. 133/2010 e 121/2010.