Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Copertura finanziaria - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 2 della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2013, in considerazione dell'inscindibile connessione esistente con la norma impugnata, alla cui copertura economica provvede.
- Nel senso che la delibera del Consiglio dei ministri ad impugnare, stante la natura politica del ricorso, delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 149/2012 e 278/2010.
- Nel senso che la copertura della spesa realizzata attraverso economie di bilancio, quando queste costituiscono estrapolazione dalle risultanze degli esercizi precedenti di singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, contrasta con l'art. 81, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 241/2013 e 192/2012, relative a fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo.