Sentenza 299/2013 (ECLI:IT:COST:2013:299)
Massima numero 37520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
02/12/2013; Decisione del
02/12/2013
Deposito del 11/12/2013; Pubblicazione in G. U. 18/12/2013
Titolo
Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della medesima legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
28/12/2012
n. 69
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27