Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni» - Esenzione regionale che non soddisfa le condizioni stabilite nel codice dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 175 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale). La disposizione censurata, nella parte impugnata, stabilisce genericamente che siano esenti da verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità». Essa, pertanto, si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. Si tratta di una esenzione che non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle ipotesi da sottrarre alla suddetta verifica. Infatti, il legislatore regionale ha omesso ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, che sono le uniche all'interno delle quali è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità e che, in relazione ai rifiuti, sono particolarmente puntuali, traducendosi nella elencazione di numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere r), s), t), u), v), za) e zb).
- Sulla dichiarazione di non fondatezza della disposizione contenuta nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, richiamata nella sentenza di cui alla massima: sentenza n. 93 del 2013.