Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi edilizi in zona sismica - Attribuzione a fonte regolamentare regionale del potere di individuare gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Disposizione che introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5 dello statuto friulano e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, che introduce una nuova lettera c-bis) all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2009, in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica, per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica, rientra nella materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non in quella dell'«urbanistica». La disposizione regionale impugnata, innanzi tutto, si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante perché introduce una categoria di interventi edilizi - quella degli "interventi di limitata importanza statica" - che è ignota alla legislazione statale. Ma ciò che è risolutivo è che la deroga alla normativa statale introdotta dall'art. 171 impugnato - pur formalmente limitata alle due specifiche previsioni degli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha, in realtà, una portata più radicale, tale da incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo, consentendo l'effettuazione di determinati interventi edilizi in zona sismica senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, così precludendo a quest'ultima, a fortiori, qualunque forma di vigilanza su di essi. Eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali, onde assicurare il rispetto dell'intervento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico.
- Per il principio secondo cui la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica: sentenze n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009.
- Sul principio fondamentale della legislazione statale secondo cui è necessaria una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali: sentenze n. 182 del 2006, n. 101 del 2013.
- Sulla necessità che eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche sia previste con disposizioni statali, onde assicurare il rispetto dell'intervento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico: sentenza n. 64 del 2013 (a proposito dell'art. 3, comma 6, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).