Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione statale - Preclusione di normative regionali cedevoli e sussidiarie in materia di competenza esclusiva statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - l'art. 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che stabilisce una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. La disposizione censurata attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, è riconducibile alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui esercizio rappresenta un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie interferenti di loro competenza, nel senso tale ultima normativa non può in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente. Ebbene, l'art. 266, comma 7, del codice sull'ambiente - per «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni» - e l'art. 184-bis del codice stesso - con riguardo all'adozione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti (cui la novella legislativa del 2013 riconduce il regime ordinario delle terre e delle rocce da scavo) e non rifiuti - riservano chiaramente allo Stato, e per esso a appositi decreti ministeriali, la competenza a dettare le anzidette discipline, senza contemplare, nel rispettivo ambito, alcun ruolo residuo - neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province autonome. Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 199 cit. che, invece, prevede, nel suddetto ambito, un intervento normativo del legislatore regionale, vietato dal codice dell'ambiente.
- Sulle particolari caratteristiche della materia della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ex multis: sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008.
- Per il principio secondo cui le norme dettate dalle Regioni e delle Province autonome in materie di loro competenza interferenti con la tutela dell'ambiente non possono in alcun modo determinare un peggioramento del livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato: sentenza n. 378 del 2007.
- Per il principio secondo cui in materia di ambiente le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente: sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010.