Sanità pubblica - Disciplina statale sull'attività libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata, esaustiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa - Mancata previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Violazione dello statuto speciale che prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanità e assistenza sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni - Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimità anche alla Provincia di Bolzano.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. La disposizione censurata - che detta una disciplina dettagliata, esaustiva e autoapplicativa in materia di attività libero-professionale intramuraria, rientrante nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. - confligge con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 266 del 1992, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito, rimanendo applicabili, nel frattempo, le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il predetto termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso. È indubbio, dunque, che le impugnate disposizioni, prevedendo la loro immediata ed integrale applicabilità anche alla Provincia autonoma, prescrivendo oltretutto che l'attuazione avvenga secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi messi a disposizione della Provincia dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia si pone in contrasto con il ricordato art. 2, d.lgs. n. 266 del 1992. La suddetta dichiarazione di illegittimità estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata.
- Sulla libera professione intramuraria, quale disciplina rientrante nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., v. le citate sentenze nn. 371/2008, 162/2007 e 134/2006.
- Sulla previsione di una clausola di salvaguardia, si vedano le citate sentenze nn. 133/2010, 334/2009, 401/2007 e 145/2005.
- Sul carattere vincolante, nelle materia di competenza ripartita, anche delle previsioni, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 371/2008 e 437/2005.
- Sulla estensione dell'efficacia delle dichiarazione di illegittimità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata, v. le sentenze citate nn. 133/2010, 341/2009, 334/2009 e 45/2005.